Per VGM, Verified Gross Mass, si intende l’esatta Massa lorda verificata, riferita al peso complessivo di un container, calcolato sommando il peso netto della merce, del materiale di imballo e di rizzaggio (se presente), e il peso della tara del container.
La dichiarazione VGM sul peso del container è stata resa obbligatoria dal regolamento SOLAS introdotto dal 1 luglio 2016.
Vediamo ora nel dettaglio le implicazioni e le procedure relative alla pesatura container che chi spedisce è tenuto a seguire, pena il mancato imbarco della merce.
Innanzitutto, l’obbligatorietà della dichiarazione VGM è stata resa necessaria dalla frequenza degli incidenti accorsi a persone e beni, dovuti a dichiarazioni di peso non precise.
Se infatti il cliente ad esempio sovraccarica il container e non verifica che il peso sia in accordo con il limite stabilito e/o dichiara un peso non esatto alla compagnia marittima, oppure se il cliente carica il proprio container restando nel limite stabilito, ma non dichiara l’effettivo peso del container alla compagnia marittima, si può andare incontro a un bilanciamento scorretto del carico, con eventuali danni anche di grave entità.
Per ragioni di sicurezza, dunque, la IMO (Organizzazione Internazionale Marittima) ha deciso di introdurre degli emendamenti alla Convenzione SOLAS, entrati in vigore da luglio 2016, che rendessero la verifica del peso dei container una condizione inderogabile per l’imbarco della merce.
L’intento è quello di migliorare la sicurezza delle navi porta-container, dell’equipaggio a bordo e dei lavoratori portuali, accrescere la stabilità delle navi e prevenire il danneggiamento della merce a causa della caduta di container.
SOLAS (Safety Of Life At Sea) sta per “Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare” ed è una normativa dell’IMO inizialmente approvata nel 1914, in risposta all’incidente del Titanic avvenuto due anni prima.
In questi decenni si sono susseguite diverse versioni e sono state apportate modifiche, tra cui SOLAS VI, 2° Regolamento, relativa alla VGM, implementata in tutti i Paesi membri dell’IMO.
La regolamentazione SOLAS è applicabile a tutti i tipi di container, dai container standard, ai tank, ai flat racks, ecc. Puoi trovare tutte le informazioni e gli approfondimenti relativi a tipologie e dimensioni dei container sulla pagina Xped dedicata al Trasporto via mare.
La VGM non deve essere confusa con il peso approssimativo indicato nel booking form o con il peso della merce segnalato nella Bill of Lading.
Per pesare il container e determinare la VGM sono consentite due metodologie di pesatura:
- Metodo 1 – peso del container completo: una volta imballato e sigillato il container carico, questo viene pesato dallo shipper tramite uno strumento di pesatura calibrato e regolamentare, come una pesa omologata secondo le normative dello Stato (D.D. 447/2016 e punto B delle linee guida applicative).
Al peso totale dovranno essere sottratte le tare del camion (chassis / motrice / rimorchio) riportate nelle carte di circolazione e la massa di carburante nel serbatoio dichiarata dal vettore stradale. - Metodo 2 – peso dei singoli elementi all’interno del container: il caricatore e/o una terza parte (su suo incarico) può pesare tutti i colli, materiali di rizzaggio, fardaggio e imballaggio ed aggiungere ad essi la tara* del container.
Merce + Materiali protettivi + Tara del container = VGM
Il metodo 2 è concesso solo ad aziende che sono in possesso di una certificazione AEO/ISO 9001 o 28000, a patto che siano dotate di procedure per lo svolgimento delle attività di pesatura certificate, conformemente alle norme di qualità internazionali da Enti accreditati. Queste procedure dovranno specificare metodi di pesatura utilizzati, manutenzione di eventuali dotazioni ed attrezzature utilizzate, calibrazione delle attrezzature, gestione di eventuali discrepanze, gestione di apparecchiature difettose e conservazione dei dati.
* Le informazioni relative al peso della tara sono riportate sulla porta di ogni container.
Gli emendamenti alla convenzione SOLAS richiedono massima precisione nella pesatura. Tuttavia, in caso di controlli, le autorità preposte nei diversi Stati hanno previsto una minima percentuale di tolleranza tra il peso dichiarato e il peso controllato, che tiene conto di eventuali cambiamenti di peso che alcune tipologie di merci possono subire.
Secondo il Decreto Dirigenziale n.367 del 9.4.2018 emanato dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto è ammessa una tolleranza per ciascun contenitore pari a +/- 5% della massa lorda verificata (VGM) per i contenitori il cui VGM sia uguale o inferiore a 10 tonnellate e +/- 3% della massa lorda verificata per i contenitori il cui VGM sia superiore a 10 tonnellate.
È obbligatorio per il mittente trasmettere alle autorità portuali e alle compagnie marittime la comunicazione relativa alla VGM, attraverso una dichiarazione su carta intestata con il peso VGM in Kg e altri dati che elenchiamo a breve.
Questa operazione deve essere fatta prima che i container arrivino al porto d’imbarco, in seguito al ricevimento dell’autorizzazione VGM, altrimenti i carichi non potranno essere imbarcati, secondo una policy “No VGM – No Load” o “No VGM – No Gate In”. Da ricordare che i container non saranno ripesati nel porto di transito o di arrivo.
In caso di comunicazione non pervenuta o ricevuta in ritardo, tutte le spese saranno a carico del mittente, che risulta unico responsabile.
Le informazioni obbligatorie da riportare su tutte le istruzioni VGM sono:
- Booking Nr. O Bill of Lading Nr.
- Container Nr.
- VGM per container
- Nome completo dello shipper (persona autorizzata che dichiara il peso e le informazioni della società)
- Luogo e data
- Firma leggibile
In caso di spedizioni in triangolazione, il soggetto che deve provvedere alla compilazione sarà il mittente indicato nella Bill of Lading.
Riepiloghiamo brevemente il percorso per la trasmissione del documento VGM:

Spedizioni FCL (carico a regime completo)
In caso di spedizioni FCL, l’adempimento della VGM compete al venditore/esportatore, che potrà adempiere direttamente o delegarlo a terzi nel caso di vendita diversa da resa Incoterms Ex Works e FCA e, nei casi di vendita Ex Works e FCA, quando lo stesso figuri come shipper in polizza di carico o in altro documento di trasporto marittimo previsto dalle norme IMO, per sua espressa volontà. In caso contrario l’adempimento della VGM compete esclusivamente alle parti contraenti il contratto di trasporto – cioè in polizza di carico (Bill of Lading) o in altro documento di trasporto previsto dalle linee guida IMO.
Spedizioni LCL (carico a regime groupage)
Nel caso di spedizioni a Groupage/LCL non Ex Works o FCA il venditore/esportatore indica il peso esatto della merce nei documenti di carico, fermo restando l’onere di far effettuare l’adempimento della VGM del container in capo al consolidatore.
Il soggetto obbligato a presentare alla compagnia di navigazione la dichiarazione di peso lordo certificato (VGM) è lo shipper, ossia l’entità legale o la persona nominata nella Bill of Lading o nel Sea Waybill, o in un equivalente documento di trasporto intermodale, come shipper e/o chi ha concluso il contratto con la compagnia marittima (MSC.1/Circ.1475).
Le informazioni principali da tenere a mente:
- Lo shipper ha l’obbligo di fornire la corretta documentazione VGM con sufficiente anticipo. La scadenza precisa varia tra i diversi porti, essendo l’applicazione della normativa VGM responsabilità dei governi locali, tramite le autorità per gli affari marittimi.
- Il vettore o il terminalista non sono tenuti a comunicare l’avvenuta ricezione della dichiarazione VGM inviata dallo shipper.
- Le tre parti (shipper, vettore, terminalista) devono conservare i dati VGM in archivio fino allo sbarco del container e, in ogni caso, non meno di 3 mesi.
Come riportato all’art.5 Decreto Dirigenziale n.367 del 9.4.2018 “Salvo che il fatto non costituisca specifico o più grave reato, ogni riscontrata mendacità nei dati riportati nello shipping document (Dichiarazione VGM) potrà essere considerata, qualora se ne verifichino le condizioni, elemento penalmente rilevante a carico dello shipper ai sensi dell’articolo 483 del codice penale; nel caso lo shipping document sia stato compilato solo parzialmente ma contenga comunque il dato VGM potrà trovare applicazione il disposto dall’art. 1231 cod. nav.”.
A seconda della gravità della mancata conformità alla normativa, lo shipper rischia inoltre la sospensione o la revoca dell’iscrizione dall’elenco pubblicato dall’Autorità Competente.
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