In mancanza di tali prove, infatti, le aziende italiane corrono il rischio di dover riconoscere il versamento dell’imposta.
Tuttavia molte aziende hanno serie difficoltà a fornire tale documento come prova reale: pensiamo ad esempio ad una vendita EXW.
Una soluzione a tale problematica, consiste in prove alternative congiunte di avvenuta cessione, come ad esempio:
- Il CMR elettronico
- La dichiarazione Intrastat
- Il pagamento delle merci
- Le fatture di cessione
- Documentazione contrattuale
Tutte queste prove “alternative” dimostrano che le merci sono state inviate in altro Stato membro della UE, ma allo stesso non sono state effettivamente predisposte per fornire la prova dell’avvenuta cessione.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, riconosce quale valido elemento di prova “una dichiarazione inviata dalla controparte contrattuale che attesti l’effettivo arrivo a destino della merce nello Stato membro”. Ovvero, un documento firmato e timbrato dal cliente finale dove vengono indicati tutti gli elementi identificativi della movimentazione in questione:
- L’intestazione e partita IVA di entrambi gli operatori
- L’oggetto della spedizione
- Il relativo importo corrisposto
- L’indicazione della fattura di riferimento.
Iniziare a rendere usuale questo procedimento tramite il format, potrebbe velocizzare:
- Sia i tempi di archiviazione
- Sia i tempi di una possibile verifica
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