L’esatta individuazione dei requisiti richiesti dalla normativa per inserire la dicitura “Made in Italy” sui propri prodotti è essenziale per evitare di incorrere in sanzioni relative ad eventuali comportamenti illeciti e, nondimeno, rilevante per poter conferire al prodotto un valore aggiunto per qualità e certificazione, soprattutto se il Made in è relazionato ad un Paese di notevole tradizione qualitativa, come può essere l’Italia.
Se non siete sicuri se potete apporre sui vostri capi un’etichetta con la dicitura “Made in Italy”, ecco, di seguito, alcuni elementi da tenere in considerazione:
- si considera originaria di un determinato Paese, la merce che è stata interamente ottenuta in tale Paese;
- la merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è considerata originaria del Paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata da un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.
Nella disciplina comunitaria non esiste, pertanto, un espresso obbligo di etichettatura di origine del prodotto. La Corte di Giustizia Europea ha dimostrato la sua contrarietà a introdurre l’obbligo d’indicazione del “Made in”, in quanto potrebbe contribuire ad indebolire il mercato europeo.
Fatta eccezione per alcune tipologie specifiche di prodotti l’apposizione dell’etichettatura “Made in” sulle merci commercializzate in Italia non è obbligatoria e lo diventa solo qualora il Paese di destinazione lo richieda a causa di una propria regola interna (si pensi a Cina, Stati Uniti, Canada, etc.)
La recente L. 166/2009 ha stabilito che l’importazione e l’esportazione di prodotti recanti falsi o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato. Per fallace, si considera ad esempio l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a considerare il prodotto o la merce di origine italiana, incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali.
In sintesi – attualmente – la “regola” è che il produttore/importatore non è tenuto ad indicare l’origine nei confronti del consumatore finale, a condizione che non vi siano indicazioni o segni che possano trarre in inganno il consumatore sull’effettiva origine del prodotto. Qualora venga indicata, essa dovrà rispettare le regole di origine previste dalla normativa europea. Nel caso in cui alla merce venga apposta la dicitura “Made in Italy” in assenza dei suddetti requisiti, l’imprenditore sarà punibile ai sensi dell’art. 517 codice penale e la merce sarà sottoposta a sequestro ed eventualmente distrutta.
La nuova normativa sull’etichettatura interessa solamente il settore tessile, calzaturiero, della pelletteria, nonché i prodotti conciari e i divani e prevede un sistema di etichettatura obbligatoria recante evidenza del luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione.
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