Nel settore dell’import / export la lettera di credito, conosciuta anche come credito documentario o letter of credit (LC o L/C) rappresenta il metodo di pagamento internazionale più utilizzato, specialmente se il compratore proviene da uno Stato con un “rischio Paese” alto.
La lettera di credito è identificabile come una forma di pagamento sicura ed evoluta per il commercio internazionale, in quanto rende minimi i problemi di insolvenza spostando l’obbligo di quietanza dall’acquirente ad una banca, la quale si fa garante di tutte le fasi della transazione.
Vista la frequenza e la complessità del credito documentario, facciamo chiarezza riassumendone brevemente gli aspetti fondamentali per un utilizzo corretto e senza dubbi.
Innanzitutto, i soggetti coinvolti in questo tipo di operazione sono 4:
- Il Compratore (applicant), il quale ordina alla propria banca di aprire un credito a favore del venditore, emettendo la lettera di credito.
- Il Venditore (beneficiary), colui che esporta la merce oggetto della transazione descritta nel documento di credito ed è dunque il beneficiario del credito stesso.
- La Banca emittente (issuing bank), ossia la banca che emette concretamente la lettera di credito, facendola pervenire alla Banca avvisante.
- La Banca avvisante (advising bank), cioè la banca che si occupa di avvisare il Venditore della ricezione di un credito documentario a suo favore.
- La banca avvisante ricopre il ruolo anche di Banca confermante (confirming bank) in caso di lettera di credito confermata.
La condizione imprescindibile affinché il venditore possa ricevere la somma concordata è che lo stesso presenti tutti i documenti richiesti in maniera conforme alle modalità e ai tempi stabiliti nella lettera di credito e a quanto disposto dalle Norme e Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale (Pubbl. UCP 600, note anche come ICC 600 e NUU 600) in vigore dal 1° Luglio 2007 e dalla Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (Pubbl. ISBP 745) in vigore dal 1°Luglio 2013.
Gli aspetti essenziali che descrivono il credito documentario sono i seguenti:
- Autonomia: la lettera di credito è del tutto distinta dai contratti di vendita. Questo significa che la banca emittente ha l’impegno irrevocabile di onorare la lettera di credito anche nell’eventualità che il compratore si riveli insolvente. Nel caso di insolvenza anche della banca emittente, l’obbligo passa alla banca confermante, ove presente.
- Astrattezza: il credito è svincolato dalla causa che l’ha originato, quindi il beneficiario, a fronte di una documentazione conforme e tempestiva, ha diritto al pagamento anche se il compratore non vuole o non può ritirare la merce.
- Formalismo: l’intera operazione si fonda sui documenti e non sulla merce effettivamente trattata. Ciò implica che le banche devono accertare solo che i documenti presentati siano perfettamente conformi ai termini e alle condizioni del credito, senza procedere a nessun controllo sulla merce.
Da questi punti si deduce l’importanza della massima attenzione e accuratezza nella preparazione e nella consegna dei documenti da parte del beneficiario, in quanto questi rappresentano il vero cardine dell’accordo.
Riassumiamo tutti i passaggi che compongono l’intera operazione in cui è presente il credito documentario, per avere un quadro complessivo:
- Negoziazione e stipulazione del contratto
Compratore e Venditore concordano tutte le caratteristiche e la quantità della merce, raggiungendo un’intesa sul pagamento con lettera di credito e definendone i termini. - Richiesta dell’emissione della lettera di credito
Dopo che il venditore ha ricevuto l’ordine d’acquisto e inviato a sua volta una fattura pro-forma all’importatore (compratore), quest’ultimo richiede alla propria banca l’emissione della lettera di credito a favore dell’esportatore. - Emissione della lettera di credito
La banca accerta le condizioni e procede all’emissione del credito, richiedendo a sua volta un’eventuale conferma alla banca confermante. - Notifica al beneficiario
La banca avvisante provvede a inviare notifica di emissione di credito al beneficiario. Quest’ultimo può concordare col compratore modifiche al credito fino all’effettivo utilizzo del credito. - Spedizione delle merci
L’esportatore invia la merce e presenta alla propria banca la documentazione richiesta. Inoltre, può utilizzare il credito (in modo totale o parziale) entro la scadenza. - Invio documentazione
Il beneficiario presenta alla propria banca tutta la documentazione richiesta. - Esame della documentazione ed esito
La banca emittente (e/o la banca quella confermante) riceve a sua volta i documenti e provvede all’esame degli stessi pronunciandosi entro 5 giorni lavorativi. Se i documenti sono ritenuti “conformi”, la banca adempie alla propria obbligazione; se sono “non conformi”, la banca comunica le problematiche riscontrate e rifiuta la prestazione in attesa di comunicazioni (ad es. scioglimento riserve da parte dell’ordinante). - Esame della documentazione ed esito
Se i documenti sono ritenuti “conformi”, la banca adempie alla propria obbligazione; se sono “non conformi”, la banca comunica le problematiche riscontrate e rifiuta la prestazione in attesa di comunicazioni (ad es. scioglimento riserve da parte dell’ordinante). - Pagamento
In caso di conformità la banca dell’esportatore provvede al pagamento del credito al beneficiario.

Si consiglia sempre di esaminare con attenzione la lettera di credito, nel momento in cui la si riceve, premurandosi di verificare che tutto sia rispettoso degli accordi presi e che non siano presenti clausole svantaggiose, che non erano state considerate. Queste possono ad esempio riguardare la data di scadenza, la data di spedizione, i termini di resa Incoterms o particolari documenti richiesti.
Inoltre è bene considerare questi aspetti:
- Il credito documentario ha una durata di validità.
- La lettera di credito comporta dei costi, in quanto le banche richiedono una percentuale sul totale del credito richiesto.
- La L/C è irrevocabile, ciò significa che l’impegno della banca emittente è autonomo e non ritrattabile.
- In caso di lettera di credito confermata, la banca avvisante, come affermato in precedenza, assume anche il ruolo di banca confermante, assumendo funzioni e rischi della banca emittente.
La lettera di credito a vista prevede che il pagamento da parte della banca al beneficiario avvenga subito dopo l’esame dei documenti, se la presentazione risulta conforme.
I dati di cui è necessario disporre per adempiere alla presentazione dei documenti richiesti dalla L/C possono essere numerosi. Di seguito troviamo un breve elenco dei più frequenti:
- dati della fattura
- nominativi e dati identificativi del Compratore e del Venditore
- luogo e data di partenza e di arrivo della merce
- tragitto che deve compiere la merce acquistata
- caratteristiche del mezzo di trasporto della merce
- eventuali caratteristiche dei prodotti (es. composizione, caratteristiche organolettiche, indicazioni su possibili modificazioni che potrebbero avvenire durante lo spostamento)
- tipo di credito acceso
- data di validità della lettera di credito
- l’importo esatto del credito, o indicato in modo approssimativo con uno scarto del 10%
Nel caso di lettera di credito confermata, la garanzia è ancora maggiore, in quanto la banca italiana di riferimento del venditore è obbligata a pagare qualora fallissero sia il cliente che la banca emittente estera.
Dato il rischio assunto dalla banca, si intuisce la scrupolosità con cui viene effettuato l’esame dei documenti presentati dall’esportatore, i quali dovranno risultare perfettamente conformi a quanto richiesto dalla L/C, rappresentando il parametro esclusivo da cui dipende la validità dell’operazione, del tutto autonomo rispetto all’effettiva compravendita.
Non di rado si verificano infatti delle difficoltà nell’ottenimento del via libera da parte delle banche, incontrando impedimenti.
Vediamo i rischi principali della lettera di credito, a cui prestare attenzione:
se la lettera di credito non è confermata da banca italiana, dovremo essere pronti a negoziare direttamente con una banca estera, incontrando possibili complicazioni nel caso vengano richieste modifiche non avendo ricevuto la conformità in prima istanza;
se non si ha avuta la giusta accortezza nel leggere attentamente la L/C, al momento della preparazione di tutta la documentazione ci si può accorgere di non poter rispettare una particolare clausola inserita dal cliente o dalla sua banca, o di non poter consegnare i documenti in tempo a causa di una data di scadenza troppo ravvicinata;
se l’importo indicato nella lettera di credito non è in Euro, si può andare incontro a un cambio sfavorevole al momento della negoziazione, con conseguente riduzione, anche rilevante, della somma richiesta.
Il modo più sicuro per non incorrere in rischi e svantaggi è rivolgersi ad uno spedizioniere specializzato, con esperienza in attività di import-export in tutto il mondo.
Affidare la propria merce ad Xped significa evitare qualunque preoccupazione relativa a tutte le pratiche burocratiche e documentali, ricevendo la massima assistenza non solo per l’elaborazione della lettera di credito, o per la preparazione della documentazione richiesta dalla L/C, ma anche in tutte le fasi successive della transazione.
Come abbiamo visto, il credito documentario presenta il principale vantaggio della massima garanzia di pagamento, grazie all’impegno irrevocabile che la banca emittente si assume di far seguito alla Lettera di credito anche nell’eventualità di un’insolvenza del compratore. Ciò significa che la banca estera è tenuta a versare il denaro anche se il nostro debitore fallisce.
Nel caso di lettera di credito confermata, la garanzia è ancora maggiore, in quanto la banca italiana di riferimento del venditore è obbligata a pagare qualora fallissero sia il cliente che la banca emittente estera.
Dato il rischio assunto dalla banca, si intuisce la scrupolosità con cui viene effettuato l’esame dei documenti presentati dall’esportatore, i quali dovranno risultare perfettamente conformi a quanto richiesto dalla L/C, rappresentando il parametro esclusivo da cui dipende la validità dell’operazione, del tutto autonomo rispetto all’effettiva compravendita.
Non di rado si verificano infatti delle difficoltà nell’ottenimento del via libera da parte delle banche, incontrando impedimenti.
Vediamo i rischi principali della lettera di credito, a cui prestare attenzione:
- se la lettera di credito non è confermata da banca italiana, dovremo essere pronti a negoziare direttamente con una banca estera, incontrando possibili complicazioni nel caso vengano richieste modifiche non avendo ricevuto la conformità in prima istanza;
- se non si ha avuta la giusta accortezza nel leggere attentamente la L/C, al momento della preparazione di tutta la documentazione ci si può accorgere di non poter rispettare una particolare clausola inserita dal cliente o dalla sua banca, o di non poter consegnare i documenti in tempo a causa di una data di scadenza troppo ravvicinata;
- se l’importo indicato nella lettera di credito non è in Euro, si può andare incontro a un cambio sfavorevole al momento della negoziazione, con conseguente riduzione, anche rilevante, della somma richiesta.
Il modo più sicuro per non incorrere in rischi e svantaggi è rivolgersi ad uno spedizioniere specializzato, con esperienza in attività di import-export in tutto il mondo.
Affidare la propria merce ad XPED significa evitare qualunque preoccupazione relativa a tutte le pratiche burocratiche e documentali, ricevendo la massima assistenza non solo per l’elaborazione della lettera di credito, o per la preparazione della documentazione richiesta dalla L/C, ma anche in tutte le fasi successive della transazione.
Come chiarito in precedenza, le NUU 600, o UCP 600, sono le norme che si occupano di regolare il credito documentario e la lettera di credito a livello internazionale.
Le prime NUU furono emesse dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC) nel 1933, per essere poi aggiornate con la versione del 1962 (a cui aderirono anche la Gran Bretagna e i Paesi del Commonwealth) e infine con la versione tutt’oggi in vigore, ossia le NUU 600 del 1° luglio 2007. La principale novità apportata dalla pubblicazione n. 600 è la definitiva eliminazione della revocabilità del credito documentario, da cui deriva l’impegno irrevocabile da parte della banca emittente.
Trascorso ormai un decennio dalla revisione del 2007, nell’aprile 2017 è stato affrontato il tema di un nuovo aggiornamento delle Norme e Usi Uniformi durante il meeting della ICC Banking Commission a Jakarta.
Il responso della consultazione è che al momento non è prevista l’elaborazione delle NUU 700, in quanto le problematiche riscontrate dai diversi Paesi non sono derivanti tanto dalle regole in sé, quanto nella loro piena comprensione e applicazione da parte degli istituti di credito.
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