Le clausole Incoterms esclusive per il trasporto marittimo regolano la transazione di merci a livello internazionale, effettuata via mare o per vie navigabili, definendo costi, obblighi e rischi del venditore e del compratore. Tali clausole si riassumono in: Resa FAS, Resa FOB, Resa CFR e Resa CIF.
In questo articolo approfondiamo insieme i quattro Incoterms del trasporto via mare, riassumendo la suddivisione delle responsabilità tra chi vende e chi acquista ed esaminando vantaggi e svantaggi a seconda del tipo di spedizione internazionale.

Nello specifico, tratteremo della resa FAS e della resa FOB, entrambe parte del Gruppo Incoterms F (da “Free“, franco), così come della resa CFR e della resa CIF, comprese negli Incoterms del Gruppo C (da “Cost” o “Carriage“). La caratteristica distintiva di questi ultimi rispetto ai termini di resa FAS e FOB risiede nel disallineamento tra responsabilità e costi: infatti, se i rischi passano all’acquirente nel momento in cui la merce viene imbarcata, al contrario i costi restano a carico del venditore fino al porto di destinazione, aumentando il suo controllo sull’intera transazione.
Ripercorriamo le principali particolarità di ogni singolo termine Incoterms relativo al Trasporto via mare, sintetizzando per ognuno gli obblighi del venditore e quelli del compratore.

INCOTERMS: RESA FAS

La clausola FAS (“Free Alongside Ship” – Franco Lungo Bordo) prevede che le spese e le responsabilità del trasporto siano a carico del venditore finché la merce non sia consegnata “a banchina”, ossia sottobordo della nave indicata dall’acquirente, nel porto d’imbarco. Una volta effettuata la consegna ogni rischi e costi passano al compratore.

Clausola FAS – gli obblighi del venditore:

  • Farsi carico di costi e rischi relativi alla merce fino alla consegna “a banchina” della stessa
  • Effettuare la consegna entro i termini concordati
  • Effettuare la consegna “a banchina” nel punto di carico indicato dall’acquirente o, se non specificato, nel punto di carico più comodo per il venditore all’interno del porto d’imbarco.
  • Dimostrare l’avvenuta consegna o l’omesso ritiro da parte della nave
  • Farsi carico di costi e rischi relativi alle operazioni di controllo stabilite dal Paese di esportazione
  • Fornire la fattura commerciale export
  • Procurarsi tutte le autorizzazioni necessarie per l’esportazione e sostenere i costi per le relative formalità doganali e le spese d’ispezione
  • La resa FAS non prevede per il venditore alcun obbligo di stipulare un’assicurazione per la spedizione della merce, così come nessun obbligo di sottoscrizione di un contratto di trasporto.

Clausola FAS – gli obblighi dell’acquirente:

  • Farsi carico di costi e rischi relativi alla merce a partire dal momento della consegna.
  • Farsi carico di costi e rischi nel caso in cui la nave da lui indicata non arrivi in tempo o non prenda in consegna le merci.
  • Effettuare il pagamento del bene acquistato.
  • Fornire le informazioni relative alle formalità di esportazione.
  • Farsi carico dei costi relativi ai documenti per l’importazione.
  • Sostenere i costi per le formalità doganali di importazione e le ispezioni obbligatorie.
  • Sostenere i costi e stipulare il contratto di trasporto.
INCOTERMS RESA FOB

La clausola FOB (“Free On Board” – Franco a Bordo) si differenzia dalla resa FAS per il fatto che il venditore si occupa di consegnare la merce non sottobordo ma direttamente a bordo della nave indicata dall’acquirente, il quale assume rischi e costi a partire dal momento della consegna.
Come la regola Incoterms FAS, anche il termine di resa FOB risulta poco vantaggioso per il venditore: è infatti il compratore ad assolvere tutte le attività, a partire dalla disposizione della merce sulla nave di partenza fino al luogo di destinazione finale e ad essere quindi responsabile del trasporto in questione. Da tali responsabilità deriva il controllo della spedizione, grazie soprattutto al possedimento dei documenti di trasporto (Bill of Lading).
Il venditore deve provvedere solamente al trasporto della merce fino al porto convenuto, con effettuazione dell’operazione doganale EXPORT.

Clausola FOB – gli obblighi del venditore:

  • Farsi carico di costi e rischi relativi alla merce fino alla consegna a bordo della stessa
  • Effettuare la consegna entro i termini concordati
  • Effettuare la consegna a bordo della nave stabilita nel punto di carico indicato dall’acquirente o, se non specificato, nel punto di carico più comodo per il venditore all’interno del porto d’imbarco.
  • Dimostrare l’avvenuta consegna o l’omesso ritiro da parte della nave.
  • Farsi carico di costi e rischi relativi alle operazioni di controllo stabilite dal Paese di esportazione.
  • Fornire la fattura commerciale export.
  • Procurarsi tutte le autorizzazioni necessarie per l’esportazione e sostenere i costi per le relative formalità doganali e le spese d’ispezione.

La resa FOB non prevede per il venditore alcun obbligo di stipulare un’assicurazione per la spedizione della merce, così come nessun obbligo di sottoscrizione di un contratto di trasporto.

Clausola FOB – gli obblighi dell’acquirente:

  • Farsi carico di costi e rischi relativi alla merce a partire dal momento della consegna.
  • Farsi carico di costi e rischi nel caso in cui la nave da lui indicata non arrivi in tempo o non prenda in consegna le merci.
  • Effettuare il pagamento del bene acquistato.
  • Fornire le informazioni relative alle formalità di esportazione.
  • Farsi carico dei costi relativi ai documenti per l’importazione.
  • Sostenere i costi per le formalità doganali di importazione e le ispezioni obbligatorie.
  • Sostenere i costi e stipulare il contratto di trasporto.
INCOTERMS RESA CFR

Nella clausola CFR (“Cost and Freight” – Costo e Nolo) il venditore si assume i costi di trasporto fino al porto di destinazione convenuto, ma non le spese di sbarco della merce e le spese di consegna finale. Inoltre, sempre a vantaggio del venditore, rimane come nel caso della resa FOB la non assunzione dei rischi, che passano infatti al compratore dal momento in cui le merci sono a bordo della nave di partenza. È inoltre fondamentale sottolineare che i documenti di trasporto vengono gestiti dal venditore, il quale non deve più “dipendere” dal compratore e, tramite un CAD, può ottenere il pagamento dovuto, avendo dunque maggiore controllo sia sul rapporto contrattuale di compravendita, sia sul pagamento, specie se gestito con lettera di credito.

CFR – gli obblighi del venditore:

  • Farsi carico dei rischi relativi alla merce fino alla consegna della stessa a bordo della naveEffettuare la consegna entro i termini concordati
  • Effettuare la consegna a bordo della nave stabilita nel punto di carico indicato dall’acquirente o, se non specificato, nel punto di carico più comodo per il
  • venditore all’interno del porto d’imbarco.
  • Stipulare il contratto di trasporto marittimo fino al porto di destinazione e farsi carico delle spese di trasporto
  • Fornire il documento di trasporto (Bill of Lading) all’acquirente, fondamentale per il ritiro della merce
  • Farsi carico dei costi relativi alle operazioni di controllo stabilite dal Paese di esportazione
  • Fornire la fattura commerciale export
  • Procurarsi tutte le autorizzazioni necessarie per l’esportazione e sostenere i costi per le relative formalità doganali e le spese d’ispezione

La CFR non prevede per il venditore alcun obbligo di stipulare un’assicurazione.

CFR – gli obblighi dell’acquirente:

  • Farsi carico dei rischi relativi alla merce a partire dal momento in cui la stessa è caricata a bordo
  • Farsi carico di costi e rischi nel caso in cui la nave da lui indicata non arrivi in tempo o non prenda in consegna le merci
  • Sostenere le spese di scaricamento della merce dalla nave al porto di destino, se non incluse nel nolo
  • Effettuare il pagamento del bene acquistato
  • Fornire le informazioni relative alle formalità di esportazione
  • Farsi carico dei costi relativi ai documenti per l’importazione
  • Sostenere i costi per le formalità doganali di importazione e le ispezioni obbligatorie
INCOTERMS RESA CIF

La clausola CIF (“Cost, Insurance and Freight” – Costo, Assicurazione e Nolo) è, tra gli Incoterms del Trasporto Marittimo, il più vantaggioso per il venditore, il quale ha il pieno controllo della merce durante tutte le operazioni di trasporto.
Rispetto alla resa CFR, in un trasporto CIF il venditore ha gli stessi obblighi, ma deve in più stipulare un contratto di assicurazione sulla merce, ottenendo così la possibilità di tutelare il suo cliente in caso di danni. Tuttavia i rischi, come nel caso di FAS, FOB E CFR, rimangono a carico del compratore al caricamento della merce sulla nave nel porto di partenza convenuto.

La resa CIF è dunque la condizione ottimale per chi vende grazie a:

  • Responsabilità spedizione
  • Controllo merce durante tutto il trasporto
  • Gestione dei documenti di trasporto
  • Assicurazione
  • Livello di rischi molto basso

NB: Le condizioni appena citate nella resa CIF possono permettere al Venditore di NON consegnare la merce al Compratore nel caso in cui il pagamento dovuto non venga portato a termine dal cliente.

Nel caso in cui la merce venga consegnata a un vettore prima della messa a bordo, è consigliabile optare per la resa CIP rispetto alla resa CIF.

Clausola CIF – gli obblighi del venditore:

  • Farsi carico dei rischi relativi alla merce fino alla consegna della stessa a bordo della nave
  • Effettuare la consegna entro i termini concordati
  • Effettuare la consegna a bordo della nave stabilita nel punto di carico indicato dall’acquirente o, se non specificato, nel punto di carico più comodo per il venditore all’interno del porto d’imbarco.
  • Stipulare il contratto di trasporto marittimo fino al porto di destinazione e farsi carico delle spese di trasporto
  • Fornire il documento di trasporto (Bill of Lading) all’acquirente, fondamentale per il ritiro della merce
  • Stipulare un contratto di assicurazione sul bene per perdita o danni durante il trasporto e fornire al compratore la polizza di assicurazione
  • Sostenere le spese di assicurazione intese come copertura minima (classe C dell’Institute Cargo Clauses)
  • Farsi carico dei costi relativi alle operazioni di controllo stabilite dal Paese di esportazione
  • Fornire la fattura commerciale export
  • Procurarsi tutte le autorizzazioni necessarie per l’esportazione e sostenere i costi per le relative formalità doganali e le spese d’ispezione

Riguardo al contratto di assicurazione, questo deve essere stipulato con una compagnia di buona reputazione e, salvo accordi specifici, deve garantire una copertura minima convenzionale per un valore pari al 110% del prezzo della merce, ossia il valore CIF+10%:

  • il costo del bene, come da fattura commerciale export
  • l’importo del nolo
  • l’importo del premio dell’assicurazione
  • un’aggiunta del 10% sul totale degli importi precedenti

Clausola CIF – gli obblighi dell’acquirente:

  • Farsi carico dei rischi relativi alla merce a partire dal momento in cui la stessa è caricata a bordo
  • Farsi carico di costi e rischi nel caso in cui la nave da lui indicata non arrivi in tempo o non prenda in consegna le merci
  • Sostenere le spese di scaricamento della merce dalla nave al porto di destino, se non incluse nel nolo
  • Sostenere le spese per un’eventualeassicurazione integrativa
  • Effettuare il pagamento del bene acquistato
  • Fornire le informazioni relative alle formalità di esportazione
  • Farsi carico dei costi relativi ai documenti per l’importazione
  • Sostenere i costi per le formalità doganali di importazione e le ispezioni obbligatorie

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