Lo status di Esportatore Autorizzato (EA) è una facilitazione rilasciata dalle autorità doganali, prevista dagli accordi di libero scambio e normata dal Codice doganale dell’unione (CDU), che permette agli operatori economici che ne abbiano i requisiti di dichiarare l’origine preferenziale della merce direttamente in fattura o su altro documento commerciale/di trasporto che accompagna i prodotti esportati.
Tale semplificazione costituisce una prova alternativa ai certificati di origine, come il certificato Eur 1, ed è valida indipendentemente dal valore della merce. L’Esportatore Autorizzato può infatti effettuare un’auto-dichiarazione di origine anche quando il valore dei prodotti esportati superi i 6.000 Euro, mentre fino a 6.000 euro la dichiarazione è consentita senza autorizzazione doganale, anche a operatori privi di status di Esportatore Autorizzato.
Con dichiarazione di origine preferenziale si intende uno strumento che permette di usufruire di un trattamento preferenziale, ossia riduzioni o esenzioni daziarie su prodotti importati / esportati da e verso Paesi con cui l’UE ha stipulato accordi di libero scambio, che rispettino i requisiti di origine contenuti in questi accordi.
L’acquisizione dello status di Esportatore Autorizzato permette di usufruire di diversi benefici, rendendo più comode e sicure le procedure doganali.
Vediamo i vantaggi principali:
- Possibilità di essere sottoposti a controllo solo contestualmente alle pratiche per l’ottenimento dell’autorizzazione, con conseguente snellimento delle operazioni doganali
- Zero tempi di attesa per il rilascio del Certificato Eur 1
- Zero costi per l’ottenimento del Certificato Eur 1
- Meno rischi per eventuali difformità tra il Certificato Eur 1 e quanto dichiarato in fattura
- Maggiore consapevolezza sul tema dell’origine preferenziale della merce
Paesi come la Corea del Sud richiedono lo status di EA come requisito necessario per ogni attività di commercio internazionale
Per snellire le operazioni burocratiche di rilascio dei certificati di circolazione, evitando di obbligare gli operatori non in possesso dello status di Esportatore Autorizzato a recarsi in dogana di volta in volta per richiederne l’emissione, l’Agenzia delle Dogane ha consentito fino a questo momento il ricorso a certificati di origine EUR1 e ATR previdimati.
Questa pratica è però in scadenza, in quanto il 26 luglio 2019 l’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) ha pubblicato la nota 91956/RU, con la quale viene abolita la previdimazione dei modelli in bianco dei certificati di circolazione EUR.1, EUR-MED e A.TR. nell’ambito di regimi preferenziali UE-Paesi terzi e dell’unione doganale UE-Turchia.
Se in un primo momento il termine ultimo era stato fissato per il 22 gennaio 2020, l’Agenzia delle Dogane ha concesso una proroga di 90 giorni per dare la possibilità agli Uffici di evadere tutte le richieste, stabilendo la nuova scadenza al 21 aprile 2020.
A partire da tale data, i certificati in forma cartacea non saranno convalidati, ma si dovrà procedere al loro rilascio presso le Autorità doganali di competenza ogni volta si voglia esportare merce verso i Paesi accordisti e la Turchia.
Riepilogando, la dichiarazione di origine su fattura può essere compilata, a seconda degli accordi preferenziali, da:
- Esportatore Autorizzato
- Esportatore Registrato al sistema REX: per l’accordo UE-Canada, UE-Giappone e UE-Mercosur
- Qualunque esportatore: per spedizioni fino a 6.000€
Per evitare tempi di attesa e costi significativi, per gli esportatori abituali diventa dunque indispensabile ottenere lo status di Esportatore Autorizzato.
- REGOLARITÀ delle esportazioni verso Paesi accordisti (non è necessario un numero minimo di transazioni, ma una cadenza regolare, che può essere dimostrata anche in fase previsionale)
- CARATTERE ORIGINARIO DELLA MERCE (documenti giustificativi su origine e tracciabilità dei prodotti)
- CONOSCENZA DELLE REGOLE relative agli accordi preferenziali e all’origine della merce esportata
Nel caso si sia in possesso di tutti i requisiti, per ottenere lo status di Esportatore Autorizzato è necessario presentare domanda scritta all’Ufficio delle Dogane di competenza nel proprio territorio, rispetto alla propria sede amministrativa.
Nell’istanza scritta l’operatore commerciale dovrà inserire:
- Sede legale, amministrativa, altri eventuali stabilimenti
- P.IVA / Codice fiscale categoria d’impresa
- Elenco merci esportate con la procedura richiesta (indicando la voce doganale)
- Elenco dei Paesi verso i quali esportare con la procedura richiesta
- Autocertificazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale firmato dal legale rappresentante unitamente a copia del documento di identità
- Elenco delle esportazioni effettuate negli ultimi 2 anni
- Prove del carattere originario della merce
Una volta ricevuta la richiesta scritta, l’Ufficio delle Dogane programmerà un sopralluogo presso la sede amministrativa del richiedente, per verificare la frequenza delle esportazioni e che l’esportatore possa fornire adeguate garanzie sull’origine dei prodotti.
In caso di esito positivo, l’esportatore otterrà lo status di Esportatore Autorizzato, con l’assegnazione di un codice di autorizzazione alfanumerico da apporre sulle fatture in cui si certifica l’origine preferenziale delle merci.
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