In Italia, circa l’80% dei contratti di export risultano siglati con l’utilizzo della clausola EX-WORKS (franco fabbrica).
Così facendo si concretizza l’illusione di poter vendere le proprie merci in ambito internazionale riducendo al minimo le responsabilità a proprio carico.
Esistono infatti alcuni rischi che il cedente è tenuto a conoscere e valutare, quali:
- Chi carica il mezzo di trasporto può essere ritenuto responsabile dei danni causati alla merce o al mezzo di trasporto.
- Rischio del mancato ritorno della bolletta doganale: la prova dell’avvenuta esportazione è rappresentata dal possesso, da parte dell’esportatore, del DAU (comunemente chiamato “bolletta doganale”). L’eventuale assenza del citato documento comporta il recupero dell’IVA sull’esportatore oltre alle relative sanzioni da 1 a 2 volte l’importo della medesima IVA.
L’esportatore dovrà utilizzare un Incoterm del gruppo C o del gruppo D nei quali è prevista la consegna delle merci, a cura dello stesso venditore, sul territorio del compratore.
Non è possibile? Utilizziamo allora l’Incoterm del gruppo F.

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