Con il termine Bonded warehouse, conosciuto anche come Magazzino allo stato estero o Deposito Doganale, si intende una struttura autorizzata dall’Autorità doganale territorialmente competente nella quale è possibile stoccare per un periodo indefinito merci non comunitarie beneficiando di un regime economico sospensivo (articoli 237 ss. Reg. UE 952/2013 – CDU).
Ciò significa che il pagamento di dazi, IVA e tutte le restrizioni o gli oneri doganali relativi all’importazione della merce restano in sospeso come se i beni si trovassero ancora all’estero, restando così negoziabili in attesa di procedere all’invio verso un altro deposito doganale o all’importazione definitiva per l’assegnazione della destinazione finale, con importanti vantaggi strategici per l’azienda.

DEPOSITO DOGANALE CON AUTORIZZAZIONE AL REGIME SPECIALE

L’autorizzazione al regime speciale da parte dell’Agenzia delle Dogane competente è subordinata al rispetto di condizioni e requisiti imposti dalla normativa comunitaria, oltre alla dimostrazione da parte del depositante della reale esigenza dell’immagazzinamento.

Per ottenere la concessione è necessario ad esempio che il richiedente:

  • sia stabilito all’interno del territorio doganale dell’Unione Europea
  • costituisca una garanzia
  • offra garanzia di uno svolgimento ordinato delle operazioni, sulla cui correttezza vigila l’Autorità doganale di competenza attraverso verifiche documentali e visite periodiche.

L’autorizzazione può essere riconosciuta anche retroattivamente se sussistono determinati presupposti, come non aver ottenuto altre autorizzazioni retroattive nei tre anni successivi alla data di accettazione della richiesta, aver presentato una documentazione che attesti il rispetto di tutti i requisiti, non sia stato chiesto un esame delle condizioni economiche e la domanda non interessi la gestione degli spazi di magazzino doganale per la custodia delle merci.

DEPOSITO DOGANALE, DEPOSITO FISCALE O DEPOSITO IVA

In base al tipo di merci custodite, alla loro provenienza e al regime impositivo, la normativa identifica tre tipologie di deposito:

  • Deposito doganale: il bonded warehouse vero e proprio è dedicato alle merci extra UE (non immessi in libera pratica in UE) in sospensione di diritti doganali e alle sole merci UE specificate nella vigente legislazione.
  • Deposito fiscale: può essere gestito da chi ha già ottenuto l’autorizzazione al magazzino doganale. Nel deposito fiscale sono conservate, lavorate, trasformate, ricevute o spedite merci nazionali e comunitarie in sospensione da accisa (quindi senza il pagamento dell’IVA).
  • Deposito IVA: è utilizzato per custodire merci nazionali e comunitarie in sospensione dall’imposta sul valore aggiunto, con l’esclusione di tutti i beni destinati alla vendita al minuto nei confronti di privati e negli stessi locali deposito.
LE TIPOLOGIE DI DEPOSITO DOGANALE

L’entrata in vigore del nuovo CDU (Codice Doganale dell’Unione Europea – Reg. UE del 9 ottobre 2013, n. 952) dal 1° maggio 2016 stabilisce un approccio semplificato alle categorie di deposito doganale, suddividendolo in due sole tipologie, invece delle precedenti sei: deposito privato e deposito pubblico.

  • Per deposito privato, o “in conto proprio” (ex C, D, E) si intende un magazzino doganale destinato a ospitare merci unicamente del depositario, il quale deve essere autorizzato alla gestione del deposito doganale.
  • Il deposito pubblico, o “in conto terzi” (ex A, B ,F) è invece un bonded warehouse gestito da più soggetti privati (es. società di logistica, aziende commerciali…) o un ente pubblico, e può essere utilizzato da qualunque persona per custodire la propria merce.
I SERVIZI XPED PER IL MAGAZZINO DOGANALE

XPED garantisce alle ditte che effettuano attività di import-export un servizio sicuro e professionale con magazzini doganali di fiducia presenti in tutta Europa, affiancandole con un team specializzato per fornire consulenza doganale e assistenza burocratica e documentale in tutte le fasi, dall’introduzione della merce nel deposito doganale, fino alla sua immissione nel mercato.
Rivolgersi ad un’azienda logistica strutturata come XPED significa affidare le proprie merci, anche di valore e per lunghi periodi, con la massima tranquillità e con la possibilità di recuperarle in breve tempo per avviarle a destinazione finale nel momento più vantaggioso, nel pieno rispetto di tutte le prassi autorizzate dall’Autorità doganale.

I VANTAGGI DEL DEPOSITO IN BONDED WAREHOUSE

Il deposito doganale è un’opportunità importante per le aziende. Riepiloghiamo dunque i molteplici vantaggi derivanti dalla disponibilità e dall’utilizzo di un magazzino allo stato estero:

  • favorisce l’approvvigionamento dei prodotti e consente di immagazzinare temporaneamente merci non tassate, immettendole nel mercato in tempi rapidi e nel momento strategicamente più propizio
  • posticipare il pagamento permette di evitare flussi di cassa negativi dovuti al versamento immediato di dazi e IVA, specialmente in caso di beni deperibili, legati a scadenze, scarti di lavorazione, lotti invenduti, giacenze a lungo termine
  • nel caso in cui la merce venga direzionata verso un altro deposito doganale o verso un Paese non comunitario non saranno comunque dovuti dazi o imposte
    l’esenzione da dazi e accise vale anche nell’eventualità che merci invendute o non più idonee all’immissione sul mercato (ad esempio beni deperibili) vengano distrutte o rispedite al luogo di provenienza.

Oltre ai pro esiste anche un contro nell’utilizzo dei magazzini doganali e riguarda perlopiù le tempistiche: per ogni estrazione di merci dal deposito è infatti prevista una pratica doganale dedicata, da rispettare obbligatoriamente, che comporta specifici tempi e costi.
Per ovviare a questo svantaggio c’è però la possibilità di ridurre considerevolmente i tempi di prelievo della merce nel caso in cui sia presente una sezione doganale interna associata al deposito, situazione frequente nei magazzini doganali per conto terzi.

PROGRAMMA DOGANA 2020: IL FUTURO DEL BONDED WAREHOUSE

Come anticipato, dal 1° maggio 2016 è diventato applicabile il nuovo Codice Doganale dell’Unione (CDU), istituito dal Regolamento (UE) n. 952/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nell’ottobre 2013.
Inoltre, al fine di sostenere il funzionamento e l’ammodernamento dell’Unione Doganale, il Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2013, ha istituito un Programma d’azione doganale nell’Unione europea per il periodo 2014-2020: Dogana 2020.
L’obiettivo del Programma per la Dogana 2020 mira a rafforzare il mercato interno favorendo la cooperazione tra i Paesi partecipanti, le rispettive autorità doganali e i loro funzionari, armonizzando le procedure e controlli doganali, anche attraverso la riduzione delle deroghe nazionali.
Il conseguimento di questo intento generale passa dal raggiungimento di ulteriori obiettivi specifici, i quali puntano a supportare le autorità doganali nella tutela degli interessi finanziari ed economici dell’UE e degli Stati membri, tra cui la lotta alle frodi, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, l’aumento della sicurezza, la tutela dei cittadini e dell’ambiente, il miglioramento della capacità amministrativa delle autorità doganali e il rafforzamento della competitività delle imprese europee.
Risulta dunque fondamentale proseguire il processo di modernizzazione del funzionamento delle autorità doganali, migliorando l’informatizzazione delle procedure, agevolando gli scambi commerciali legittimi e riducendo i costi di adeguamento alle normative e gli oneri amministrativi.

VUOI SAPERNE DI PIÙ SUI NOSTRI SERVIZI?
Per ogni richiesta studiamo, assieme al cliente ed ai nostri partner commerciali in tutto il mondo, il modo migliore per quel viaggio.