ACCORDI DI ORIGINE PREFERENZIALE – GUIDA PRATICA

Per origine preferenziale si intende uno status della merce grazie al quale viene assegnato il diritto ad un trattamento tariffario preferenziale, ovvero un’esenzione dal dazio in virtù di specifici accordi di libero scambio sottoscritti fra il paese di esportazione ed il paese di destinazione della merce. Tali accordi prevedono dei protocolli nei quali sono elencati i criteri per la determinazione dell’origine preferenziale ed in particolare sono elencate le trasformazioni considerate sufficienti a conferire l’origine preferenziale alla merce.

Quali sono quindi i fattori più rilevanti da tenere sempre presenti?
L’Unione Europea ha stipulato accordi di commercio preferenziale con il paese in cui la merce è destinata o da cui la merce proviene?
Quali sono le regole di origine previste dagli accordi con il paese interessato?
Quale documentazione deve conservare l’azienda per comprovare l’origine preferenziale e produrre in caso di eventuali controlli a posteriori?

Gli accordi su cui si basano le concessioni di preferenze tariffarie hanno diversa natura. L’Unione Europea ha infatti stipulato accordi di commercio preferenziale di natura bilaterale, accordi di natura unilaterale e i cosiddetti accordi di Unione Doganale. Nel primo caso le preferenze tariffarie sono concesse in via reciproca dai paesi contraenti mediante la creazione di un’area di libero scambio, nel secondo caso le preferenze sono concesse dall’Unione Europea senza alcuna reciprocità, nel terzo caso è prevista l’abolizione completa delle tariffe doganali nell’interscambio fra i paesi appartenenti all’Unione Doganale grazie all’adozione di una tariffa doganale esterna comune fra tali paesi.
Talvolta gli accordi prevedono delle clausole di salvaguardia in relazione a prodotti sensibili quali i prodotti agricoli, i siderurgici o i tessili. Per avere quindi informazioni circa il trattamento preferenziale in essere è necessario consultare lo specifico accordo verificando il trattamento specifico riservato ai prodotti di interesse dell’operatore economico, individuati dalla specifica voce di nomenclatura combinata.

Gli accordi di libero scambio sono atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE).
Per ottenere i benefici derivanti dall’applicazione delle regole sull’origine preferenziale, l’operatore deve presentare, all’atto dell’importazione, un documento che attesti che le merci in oggetto soddisfino i requisiti imposti dalla normativa.

I documenti previsti dagli accordi di libero scambio o dal sistema delle preferenze generalizzate sono:

  • Certificato di Circolazione EUR.1
    L’EUR.1 è un certificato di circolazione rilasciato dalla Dogana su domanda scritta compilata dall’esportatore o dal dichiarante doganale in base alla dichiarazione dell’esportatore. Il rilascio dell’EUR.1 va considerato, con le dovute eccezioni, in base al valore delle merci dichiarate e, soprattutto, sul presupposto che le merci dichiarate abbiano tutti i requisiti per essere considerate di origine preferenziale.
  • Certificato di Circolazione EUR.2
    Il formulario EUR.2 è emesso direttamente dall’esportatore senza necessità di visto doganale ed ha lo scopo di documentare il carattere originario delle merci. Attualmente, è utilizzato, nel limite degli importi previsti, per le sole merci oggetto di spedizioni postali dirette a Cipro, Malta, Egitto e Siria.
  • Certificato di Circolazione ATR
    ATR è un certificato previsto dall’accordo tra Unione Europea e Turchia, emesso a richiesta dell’operatore per attestare che la merce descritta nel modulo è in libera circolazione. Viene utilizzato esclusivamente negli scambi tra l’Unione Europea e la Turchia e consente l’esenzione reciproca del pagamento del dazio. Il certificato ATR può anche essere emesso a posteriori o duplicato.
  • FORM A
    Il FORM A è un certificato di origine che viene usato per le importazioni verso l’Unione Europea dai Paesi in via di Sviluppo (PVS) tramite il quale questi paesi attestano l’origine e produzione autoctona della merce. Questo consente di esentare totalmente o parzialmente il pagamento del dazio all’importazione. Questa modalità di scambi è chiamata Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG).
  • Dichiarazione su fattura – Esportatore Autorizzato
    Oltre alla richiesta di emissione di certificati di origine, gli esportatori possono attestare l’origine preferenziale del prodotto mediante dichiarazione su fattura. La dichiarazione su fattura può essere apposta da qualsiasi operatore economico per le esportazioni di valore inferiore a 6.000 euro, esclusivamente dagli esportatori autorizzati per le esportazioni di valore superiore a 6.000 euro. Lo status di esportatore autorizzato è quindi un beneficio che permette all’operatore di poter attestare l’origine preferenziale direttamente sulla fattura indipendentemente dal valore della merce esportata.

VUOI SAPERNE DI PIÙ SUI NOSTRI SERVIZI?
Per ogni richiesta studiamo, assieme al cliente ed ai nostri partner commerciali in tutto il mondo, il modo migliore per quel viaggio.